Art. 5 · Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale

Art. 5

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Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale

In vigore dal 7 set 2011
Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale l. L'Università, fermo restando quanto previsto dagli , partecipa: a) al sistema delle relazioni tra le università italiane ed europee, secondo quanto previsto per le università statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea; b) al sistema nazionale di valutazione delle attività e dei risultati; 2. I docenti e i ricercatori dell'Università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti. 3. L'Università partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita convenzione - può affidare la valutazione dei risultati dell'Università e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;142#art-5