Art. 3
3 / 8Disposizioni riguardanti l'Università
In vigore dal 13 apr 2016
1. L'Università è disciplinata dal proprio Statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto Statuto è altresì definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il perseguimento di una pluralità di finalità, nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Università deve tendere al raggiungimento di livelli di qualità allineati ai migliori standard internazionali;
b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualità aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei;
c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell'Università in cui ciascuna articolazione o struttura è chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata;
d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Università e risorse attivabili dall'altro;
e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell'Ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalità perseguite dall'Università e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione è congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attività scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell'Università;
f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'Ateneo ispirata a principi di responsabilità, di semplificazione delle procedure, agilità e flessibilità, volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi;
g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell'alta qualità di cui alla lettera a);
h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonché il riconoscimento della capacità e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalità dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a garantire il radicamento nella realtà universitaria anche attraverso la residenzialità;
i) la previsione delle modalità che assicurano il raccordo dell'attività dell'Università con le altre università nell'ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonché con il sistema educativo dell'istruzione e della formazione;
j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunità tra persone dell'uno e dell'altro sesso.
2. Lo Statuto dell'Università prevede, tra l'altro, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma l:
a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonché di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilità, in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:
1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri;
2) previsione dell'istituzione dell'Organo di amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell'Organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilità;
3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualità del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilità;
4) individuazione delle qualità e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;
5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la stabilità finanziaria dell'Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del Rettore sull'attività dell'Ateneo. Esso è formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'OdA sono vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell'OdA devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti dell'OdA devono rappresentare l'interesse dell'Ateneo nel suo complesso. L'OdA ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica, le modalità e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo può prevedere altresì che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del Comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Università degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Università medesima. Fanno parte di diritto dell'OdA il Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente nominato dal Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Università, di concerto con il Rettore e con l'ausilio dei membri dell'OdA;
6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse - come sarà specificato dallo Statuto - con l'Università o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa è demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell'OdA dell'Università. I membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l'Università, secondo modalità previste dallo Statuto;
7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della responsabilità della gestione dell'Università, della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli è coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall'Organo di governo scientifico.
È eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature è formulata in modo tale da non escludere docenti di altre università. Il Rettore è eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilità e durata in carica del Rettore nonché le disposizioni che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine temporale prefissato;
8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell'Organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'Organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonché di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresì, d'intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto.
9) previsione che l'Organo di governo scientifico cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle singole strutture dell'Ateneo. La sua composizione è disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'Organo di governo scientifico è prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;
10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualità dell'operato dell'Università, anche in relazione al piano strategico di Ateneo. Esso è composto prevalentemente da membri esterni all'Università, le cui candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali;
11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un Presidente, che è membro di diritto dell'Organo di amministrazione;
12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, i requisiti necessari, le modalità di nomina e la durata in carica. È prevista altresì la rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Università.
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Università. Il Presidente del Collegio è il membro nominato dalla provincia;
13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunità trentina;
14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del Rettore nonché, in generale, di tutti gli atti per i quali è prevista l'intesa tra più organi, disciplinandone anche gli effetti;
b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione interna dell'Ateneo è definita dallo Statuto e attua il principio dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. È previsto altresì che la struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale, nominato dall'OdA su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente dell'OdA;
c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione più dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università nonché in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;
d) l'adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato dall'Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d'intesa con l'Organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;
e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera d) e in particolare i livelli di qualità conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed è definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo;
f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonché del personale non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti sulla base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialità e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilità del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;
g) la previsione dei criteri generali e delle modalità per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre università estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di università estere, in attuazione delle finalità di internazionalizzazione dell'attività dell'Ateneo;
h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attività dell'Università e dell'accessibilità alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attività ed ai progetti di ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti;
i) i criteri e le modalità per assicurare e sviluppare la collaborazione dell'Università con altre università anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attività e progetti didattici e di ricerca, nonché per autorizzare gli organi competenti dell'Università medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalità giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;
l) la facoltà dell'Università di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Università stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione può prevedere, tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del Fondo concorrano, in particolare:
1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Università;
2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o privati;
3) una quota delle somme spettanti all'Università a titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;
4) una quota dell'avanzo di amministrazione;
5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
m) i criteri e le modalità per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l'Università e sistema delle imprese e delle professioni nonché il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunità offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell'attività di didattica e di ricerca dell'Università stessa;
n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali;
o) le modalità e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi;
3. Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia. Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attività di vigilanza della Provincia è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;142#art-3