Art. 2
2 / 8Funzioni delegate alla Provincia
In vigore dal 7 set 2011
1. Le funzioni in materia di Università degli Studi di Trento delegate con l', comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di università, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare:
a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Università per l'attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall'Università stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilità/compatibilità finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Università per il perseguimento delle proprie finalità, l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Università medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Università e per le attività di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Università ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di nuove università) ed alle altre università statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonché a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Università medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;
b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all'Università sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) è previsto un riferimento temporale pluriennale;
2) è prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Università;
3) è disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalità;
4) è disciplinata una quota programmatica, destinata all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Università come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell'Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali;
5) è disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria nonché la facoltà della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla Fondazione di cui all', comma 2, lettera l):
6) è disciplinato, ferma restando la potestà legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti.
c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale può altresì prevedere la facoltà dell'Università di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attività e dei beni delle società e degli altri enti strumentali della Provincia, nonché di partecipare al loro capitale sociale;
d) i criteri e le modalità, fondati sull'utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di Università di riferimento, anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l'adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell'Università secondo quanto disposto dal suo Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell'Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle università statali. Può avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, università di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l'Università e il Ministero competente in materia di università. Il Ministero e l'Università si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia può assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento;
e) i criteri, gli strumenti e le modalità per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunità con il superamento degli ostacoli dì ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone più capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza;
f) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e le altre università, gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale;
g) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Università le disposizioni previste a livello statale.
4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Università degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall', comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa è determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l', comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Università statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Università di Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.
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