Art. 7 · Rapporti di collaborazione

Art. 7

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Rapporti di collaborazione

In vigore dal 4 set 2011
1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;140#art-7