Art. 7 · Condizioni per l'importazione dei vitelli

Art. 7

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Condizioni per l'importazione dei vitelli

In vigore dal 5 ago 2011
1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza in cui si attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;126#art-7