Art. 6 · Ispezioni della Commissione europea

Art. 6

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Ispezioni della Commissione europea

In vigore dal 5 ago 2011
1. Il Ministero della salute presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento. 2. Gli esperti di cui al comma 1 osservano particolari misure di igiene al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie. 3. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;126#art-6