Art. 4 · Condizioni relative all'allevamento di vitelli

Art. 4

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Condizioni relative all'allevamento di vitelli

In vigore dal 5 ago 2011
1. Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I. 2. Le prescrizioni contenute nell'Allegato I possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.
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