Art. 4
4 / 11Condizioni relative all'allevamento di vitelli
In vigore dal 5 ago 2011
1. Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I.
2. Le prescrizioni contenute nell'Allegato I possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;126#art-4