Art. 2
2 / 11Definizioni
In vigore dal 3 ago 2011
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;
c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;
i) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;
l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;122#art-2