Art. 11 · Disposizioni finali

Art. 11

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Disposizioni finali

In vigore dal 3 ago 2011
1. L'allegato I è modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria. 2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante l'attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fazio, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
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