Art. 3 · Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 3

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Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In vigore dal 16 ago 2011
1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.». 2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.». 3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;121#art-3