Art. 23 · Verifiche sulla regolarità amministrativa e contabile
Titolo IV

Art. 23

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Verifiche sulla regolarità amministrativa e contabile

In vigore dal 18 ago 2011
1. I Servizi ispettivi di finanza pubblica svolgono le verifiche amministrativo-contabili in conformità agli obiettivi generali delineati nelle direttive annuali del Ministro dell'economia e delle finanze, emanate ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. L'attività ispettiva è diretta a ricondurre a economicità e regolarità amministrativo-contabile le gestioni pubbliche, a verificare la regolare produzione dei servizi, nonché a suggerire le misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni finanziarie pubbliche e della qualità della spesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-23