Capo II
Art. 17
17 / 33Controlli sull'attività di riscossione.
In vigore dal 8 ago 2024
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110.
3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità, i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo. Tale valutazione è effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili più significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito nonché alla natura e allo stato giuridico del contribuente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-17