Capo II
Art. 16
16 / 33Controllo dei conti giudiziali
In vigore dal 22 giu 2022
1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai competenti uffici di controllo.
2. Il conto giudiziale è reso entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione.
3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile... entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-16