Art. 12 · Programma di controllo
Capo II

Art. 12

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Programma di controllo

In vigore dal 7 giu 2020
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo , comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel programma di controllo sono restituiti all'amministrazione emittente con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-12