Art. 66 · Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto

Art. 66

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Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto

In vigore dal 12 set 2014
1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale. 2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all', comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-66