Art. 61 · Fondi statali per interventi speciali

Art. 61

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Fondi statali per interventi speciali

In vigore dal 12 set 2014
1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-61