Art. 44 · Classificazione delle entrate

Art. 44

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Classificazione delle entrate

In vigore dal 12 set 2014
1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all', in: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. 2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie. 3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-44