Art. 28 · Norme generali di riferimento
Titolo II

Art. 28

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Norme generali di riferimento

In vigore dal 10 ago 2011
1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell' applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-28