Art. 23 · Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale
Titolo II

Art. 23

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Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

In vigore dal 10 ago 2011
1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' , comma 2, lettera b), punto i): a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute; b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all', comma 2, lettera c), come disciplinato dall', comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'; c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all', comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-23