Art. 11 quinquies · Società partecipate
Titolo I

Art. 11 quinquies

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Società partecipate

In vigore dal 23 set 2016
1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-11-quinquies