Art. 7
7 / 15Accordi di autorizzazione e di affidamento
In vigore dal 26 lug 2011
1. L'Amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti ai sensi dell' o di affidare ad essi i compiti di ispezione e controllo ai sensi dell', stipula un accordo scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici compiti e funzioni dell'organismo stesso e che contiene:
a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'Amministrazione, sulla base dell' allegato, alle appendici e agli altri elementi del documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'Amministrazione;
b) la disposizione secondo cui l'Amministrazione, condannata da un organo giurisdizionale a seguito di sentenza definitiva o di giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili;
c) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'Amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall';
d) le disposizioni relative alla possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle navi;
e) le disposizioni per la comunicazione obbligatoria e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come stabilito dall'.
2. Il primo rilascio, da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato, dei certificati di esenzione è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del comma 1 con gli organismi riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-7