Art. 14 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 26 lug 2011
1. Fermo l'obbligo di conformarsi al presente decreto, gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, mantengono l'autorizzazione e l'affidamento già rilasciati. 2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, continuano ad operare sulle navi di bandiera italiana non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali limitatamente a quelle già da essi certificate alla suddetta data. 3. L' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all', comma 1, lettera a), relativamente alle convenzioni internazionali di cui dello stesso , comma 1, lettera d).
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