Art. 12
12 / 15Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento
In vigore dal 10 mag 2026
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonché quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime. Per i casi di cui all', comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-12