Art. 12 · Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento

Art. 12

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Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento

In vigore dal 26 lug 2011
Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonché quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-12