Art. 10
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In vigore dal 26 lug 2011
1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell', l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all', informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare:
a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;
b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;
c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;
e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati;
f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea;
g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all', comma 2, lettera a);
i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell'organismo;
l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione può richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-10