Titolo II
Art. 9
9 / 91Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
In vigore dal 15 ago 2026
1. Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni sulla separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
La certificazione avviene in conformità ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 e all' del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed è anteriore alla approvazione e designazione come gestore di sistema di trasporto.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.
3. Successivamente e ove necessario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione:
a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di determinare una violazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
c) su motivata richiesta della Commissione europea.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve concludere la procedura di cui al presente articolo con la propria decisione di certificazione, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore del sistema di trasporto o dalla data della richiesta della Commissione europea.
Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all' del regolamento (UE) 2024/1789., entro due mesi dal ricevimento della notifica.
6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso.
7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei sistemi di trasporto. Tale designazione è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
8. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788.
9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea ne acquisisca il controllo, in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il predetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese terzo interessato purchè conformi al diritto comunitario.
10-bis. Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona di un paese terzo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) lo notifica alla Commissione europea, unitamente a qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo effetto. Il gestore del sistema di trasporto notifica all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso.
Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e
b) che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione europea è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al Paese o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.
L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa alla certificazione è subordinata al previo parere della Commissione europea se l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio del parere della Commissione per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. La decisione definitiva tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. È fatto salvo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva è pubblicata dall'ARERA sul proprio sito internet istituzionale unitamente al parere della Commissione.
Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, la motivazione della stessa è resa altresì pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-9