Titolo IV
Art. 46 ter
51 / 56Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi
In vigore dal 24 giu 2020
1. Il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga all'applicazione degli , commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane.
Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga è accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga è resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020.
Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtù di un accordo concluso con l'Unione europea.
2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati.
3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-46-ter