Titolo IV
Art. 46 quater
52 / 56Procedura di abilitazione
In vigore dal 24 giu 2020
1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 49-ter, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-46-quater