Art. 4 · Misure di salvaguardia
Titolo I

Art. 4

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Misure di salvaguardia

In vigore dal 15 ago 2026
1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia, in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell' del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017. 2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. 4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all' ed è fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle. 4-bis. Le misure relative al settore dell'energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-4