Titolo III
Art. 34
35 / 56Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
In vigore dal 29 giu 2011
1. All' del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.".
2. All' del decreto legislativo n. 79 del 1999 dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-34