Titolo II
Art. 33 viciessepties
61 / 91Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
In vigore dal 15 ago 2026
-vicies septies
(Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno).
1. Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, è certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e all' del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
2. Le imprese che sono state certificate dall'ARERA come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all' o all'-vicies quater, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è notificata alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Le imprese certificate di cui al comma 1 notificano all'ARERA tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all' o all'-vicies quater.
4. L'ARERA vigila sulla costante osservanza delle disposizioni di cui all' e all'-vicies quater da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una procedura di certificazione:
a) quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma del comma 3;
b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell' o dell'-vicies quater ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
c) su richiesta motivata della Commissione europea.
5. L'ARERA adotta una decisione in merito alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata. La decisione espressa o tacita dell'ARERA acquista efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui al comma 6.
6. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea la decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in merito alla certificazione, unitamente alle informazioni rilevanti per la decisione stessa, ai fini dell' del regolamento (UE) 2024/1789.
7. L'ARERA può chiedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di idrogeno le informazioni pertinenti ai fini dell'espletamento dei compiti ad esse conferiti dal presente articolo.
8. L'ARERA garantisce la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-viciessepties