Art. 33 undevicies · Interconnettori di idrogeno con paesi terzi
Titolo II

Art. 33 undevicies

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Interconnettori di idrogeno con paesi terzi

In vigore dal 15 ago 2026
1. La realizzazione e la messa in funzione di ciascun interconnettore di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi avviene nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti di idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati, conformemente all' del presente decreto, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789. 2. Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato quanto disciplinato dall'-tricies quinquies nonché la ripartizione delle competenze con l'Unione europea. 3. Il comma 1 non osta alla possibilità, nel rispetto delle rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-undevicies