Art. 33 undetricies · Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno
Titolo II

Art. 33 undetricies

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Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno

In vigore dal 15 ago 2026
1. Le imprese dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo di determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture. 2. L'ARERA vigila affinché i gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-undetricies