Titolo II
Art. 33 triciessemel
65 / 91Separazione della contabilità
In vigore dal 15 ago 2026
-tricies semel
(Separazione della contabilità).
1. Le imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprietà o dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti annuali delle società di capitali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale.
2. Nella contabilità interna, le imprese devono tenere conti separati per ciascuna attività di trasporto dell'idrogeno, distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come se ciascuna attività fosse svolta da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione è resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attività non riguardanti, i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto dell'idrogeno. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'idrogeno. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività. La separazione della contabilità è sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al comma 1 ed è comunicata all'ARERA.
3. La revisione contabile di cui al comma 1 verifica, in particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare le discriminazioni e i sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo quanto previsto dall' del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, non devono verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete idrogeno.
4. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti relative alla contabilità, applicate nella redazione dei conti separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all'ARERA e debitamente motivate.
5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni operazione di rilevante entità effettuata con imprese ad esse collegate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-triciessemel