Titolo II
Art. 33 triciesquater
68 / 91Ulteriori compiti e competenze dell'autorità di regolazione
In vigore dal 15 ago 2026
-tricies quater
(Ulteriori compiti e competenze dell'autorità di regolazione).
1. Fatto salvo quanto disposto dal titolo IV, i compiti e le competenze dell'ARERA sono integrati come segue:
a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, le tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno e le rispettive metodologie di calcolo;
b) tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli -vicies semel, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
c) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;
d) approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui agli ;
e) procedere all'esame e, ove opportuno, chiedere modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'-vicies semel, comma 4.
2. Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'ARERA si consulta, ove opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno e, se del caso, coopera strettamente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 con altre autorità nazionali pertinenti.
3. Oltre ai compiti ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma dall' o dell'-vicies quater, l'ARERA:
a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi;
b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi dell', comma 2;
c) fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente; d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato all'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purchè sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;
e) esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente.
4. All'ARERA è conferito il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di idrogeno.
5. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a norma degli , all'ARERA sono conferiti i seguenti poteri:
a) irrogare sanzioni per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
c) agire in qualità di organo di risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati dagli stessi;
d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;
e) approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato, verificando che siano conformi alle condizioni di mercato;
f) richiedere all'impresa verticalmente integrata, in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell', comma 4, ogni informazione necessaria, ivi inclusa la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
g) esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;
h) attribuire, in tutto o in parte, i compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente designato a norma dell'-vicies quater in caso di reiterata violazione, da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato, degli obblighi gravanti su di esso a norma del presente decreto, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.
6. L'ARERA ha il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per determinare la connessione e l'accesso alle reti nazionali dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, ove opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-triciesquater