Titolo II
Art. 33 ter
37 / 91Mercato dell'idrogeno competitivo, incentrato sui clienti, flessibile e non discriminatorio
In vigore dal 15 ago 2026
1. I clienti sono liberi di acquistare idrogeno dal fornitore di loro scelta e di stipulare, contemporaneamente, più di un contratto di fornitura di idrogeno, purchè siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
2. È vietato ostacolare indebitamente gli scambi transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione dei prezzi dell'idrogeno deve avvenire secondo criteri di mercato, in coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell'offerta. 3. Nel mercato dell'idrogeno è vietato introdurre barriere ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonché agli scambi e alle attività all'interno dello stesso.
4. Le imprese che operano nel settore dell'idrogeno sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Le imprese provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'idrogeno sono tenute al rispetto della vigente disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente e sicurezza.
6. Nel mercato dell'idrogeno è garantito un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico. L'uso dell'idrogeno è rivolto ai clienti in settori difficili da decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.
7. È garantita l'integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-ter