Titolo II
Art. 33 duodetricies
62 / 91Certificazione in relazione ai paesi terzi
In vigore dal 15 ago 2026
1. Qualora la certificazione sia richiesta da un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto di un paese terzo, l'ARERA lo notifica alla Commissione europea. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo. 2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno notifica all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
3. L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato cumulativamente:
a) che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli obblighi di cui all' o all'-vicies quater;
b)che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi, di cui l'Unione europea è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.
4. L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. L'ARERA, prima di adottare una decisione relativa alla certificazione, chiede un parere alla Commissione europea in merito a:
a) se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi alle prescrizioni dei cui all'articolo 68;
b) se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. 6. L'ARERA trasmette alla Commissione europea la richiesta di parere di cui al comma 5. Il parere è reso secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788.
Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti, si intende che non vi siano obiezioni alla decisione dell'ARERA.
7. L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al comma 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'ARERA tiene nella massima considerazione il parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva dell'ARERA e il parere della Commissione europea sono pubblicati congiuntamente. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione europea, è resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-duodetricies