Art. 33 bis · Definizioni
Titolo II

Art. 33 bis

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Definizioni

In vigore dal 15 ago 2026
1. Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni: a) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza; b) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza: 1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni; 2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili; c) "gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell'idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno; d) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni; e) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio; f) "gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell'idrogeno; g) "qualità dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno; h) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; i) "gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell', punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001; l) "combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell', punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001; m) "impresa di idrogeno": ogni persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni; n) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni; o) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura; p) "gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona e, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale; q) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, a esclusione della fornitura; r) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale; s) "rete dell'idrogeno": la rete di condotte onshore e offshore usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura; t) "trasporto dell'idrogeno": il trasporto o la distribuzione di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura; u) "rete di trasporto dell'idrogeno": la rete di condotte per il trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che è direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai terminali dell'idrogeno o a due o più interconnettori di idrogeno o che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilità che tali reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati; v) "rete di distribuzione dell'idrogeno": la rete di condotte per il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di idrogeno e che non è direttamente collegata nè agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno nè ai terminali dell'idrogeno, a meno che la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente riconvertita per il trasporto di idrogeno, nè a due o più interconnettori di idrogeno; z) "gestore della rete dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno; aa) "gestore della rete di trasporto dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno; bb) "gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di distribuzione dell'idrogeno in una data zona e, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno; cc) "fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo; dd) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura; ee) "fornitore di ultima istanza": l'esercente designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore; ff) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati; gg) "interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro; hh) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un gruppo di imprese di idrogeno nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno; ii) "utente del sistema": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce di gas naturale o idrogeno o è rifornita dal sistema; ll) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale o di idrogeno e le imprese di gas naturale o di idrogeno che acquistano gas naturale o idrogeno; mm) "cliente civile": un cliente che acquista gas naturale o idrogeno per il proprio consumo domestico; nn) "cliente non civile": un cliente che acquista gas naturale o idrogeno non destinato al proprio uso domestico; oo) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali; pp) "cliente grossista": una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita; qq) "contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale; rr) "controllo": diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: 1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; 2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa. ss) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno; tt) "sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e può includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno; uu) "zona di bilanciamento": il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi; vv) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità; zz) "utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno; aaa) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita; bbb) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita; ccc) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete; ddd) "punto di interconnessione virtuale": due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità; eee) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento; fff) "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti; ggg) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto; hhh) "informazioni di fatturazione": le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento; iii) "contatore convenzionale": il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati; lll) "sistema di misurazione intelligente": un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica; mmm) "interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste; nnn) "più recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale; ooo) "migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione europea sulla protezione dei dati e sulla sicurezza; ppp) "povertà energetica": la povertà energetica ai sensi dell', punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023; qqq) "cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che: 1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto: 1.1) nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata; 1.2) in altri locali; 2) purchè le attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra alternativamente: 2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; 2.2) partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica; rrr) "efficienza energetica al primo posto": il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell', punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; sss) "riconversione": la riconversione ai sensi dell', punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-bis