Titolo II
Art. 28
28 / 56Semplificazione delle norme sull'attività di importazione
In vigore dal 29 giu 2011
1. All' del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'.".
2. All', comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 le lettere d) ed e) sono soppresse.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene a cessare l'obbligo di cui all', comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.164 del 2000 e di cui all' del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001.
4. All' del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. L'attività di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, è soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.".
5. All', comma 8, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il valore di cui sopra può essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.".
6. All' del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all', comma 2, le imprese del gas naturale possono computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacità dei serbatoi di stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto.".
7. All' del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale è stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione.".
8. I soggetti che effettuano attività di importazione di gas naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000, sono soggetti alle sanzioni di cui all', comma 1, lettera b). In caso di reiterazione a detti soggetti può essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-28