Art. 27 · Disposizioni sullo stoccaggio
Titolo II

Art. 27

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Disposizioni sullo stoccaggio

In vigore dal 29 ago 2017
1. All' del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacità di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale. 11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi: a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; b) volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni. 11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico può essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso in cui l'intera capacità di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti. 2. All' del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri: a) le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all', comma 2. Il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.". 3. All', comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti vulnerabili di cui all' del regolamento (CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.". 4. All' del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalità e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi.". 5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977, esercita le competenze relative al fondo bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad essa trasferite ai sensi dell', commi 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui alle leggi citate. Sono fatti salvi gli atti amministrativi e di gestione adottati dallo stesso comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina i componenti del comitato di cui al presente comma, riducendone il numero di due unità.

Note all'articolo

  • La L. 4 agosto 2017, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 106) che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui al presente articolo, comma 5, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-27