Art. 22 · Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Titolo II

Art. 22

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Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto

In vigore dal 29 giu 2011
1. All' del decreto legislativo n. 164 del 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici. 5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 è fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-22