Art. 20 · Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Titolo II

Art. 20

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Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL

In vigore dal 29 giu 2011
1. Ferme restando le disposizioni di cui all' del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminatorietà.
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