Titolo II
Art. 17
17 / 56Gestore di sistemi indipendente
In vigore dal 29 giu 2011
1. Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all', comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilità ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:
a) soddisfi le condizioni di cui all', comma 1, lettere b), c) e d);
b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all';
c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all';
d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n.715/2009, anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo;
e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5.
3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione.
4. Ogni Gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni, ed è altresì responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente è responsabile della programmazione, della progettazione e conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilità nella concessione o nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti.
5. Il proprietario del sistema di trasporto è tenuto a:
a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente.
I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Prima di tale approvazione, la stessa Autorità consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
c) mantenere in proprio capo la responsabilità civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attività del Gestore di sistemi indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente.
6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cooperazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-17