Titolo II
Art. 16 bis
35 / 91Piani di dismissione della rete per i gestori dei sistemi di distribuzione
In vigore dal 15 ago 2026
1. I gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete solo laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale o di parti di esse e dove non ci siano prospettive locali per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio alla rete o qualora non sia tecnicamente realizzabile la riconversione delle reti esistenti per il trasporto dell'idrogeno. Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi che includano anche l'uso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'elaborazione di tali piani è preceduta dalla verifica circa la possibilità di utilizzo delle reti esistenti per la distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno, nonché dalla valutazione degli effetti economici derivanti dalla dismissione sugli utenti finali e sugli investimenti realizzati.
I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione possono presentare richiesta di autorizzazione ARERA per elaborare un piano comune qualora parti dell'infrastruttura del gas naturale debbano essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare sufficientemente trasparente e chiaro da indicare le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno contemplate nel piano. A tal fine, ove applicabile, è eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. 2. I piani di dismissione della rete di distribuzione si conformano ai seguenti principi:
a) si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati in conformità dell', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 e tengono debitamente conto della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;
b) si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da un lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli, i piani valorizzano l'infrastruttura di distribuzione e assicurano gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nella rete esistente; l'ARERA garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti;
c) prevedono i necessari adattamenti dell'infrastruttura individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione, riconoscendosi priorità alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, che includono la riconversione della rete e degli allacci previsti agli impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e elencano le infrastrutture da dismettere, a eccezione di quelle destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; l'ARERA garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti derivanti dalla riconversione delle infrastrutture gas;
d) sono adottati previa procedura consultiva condotta dai gestori dei sistemi di distribuzione che sia aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione della rete sono presentati all'autorità nazionale competente;
e) sono pubblicati sui siti internet dei gestori dei sistemi di distribuzione e congiuntamente agli esiti della consultazione dei soggetti interessati; tali siti internet sono aggiornati periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;
f) sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle più recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;
g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di dismissione della rete;
h) sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione di cui all' del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 55 della direttiva (UE) 2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
i) sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021.
3. L'ARERA è l'autorità competente a valutare se i piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui al comma 2 e, anche previa analisi di convenienza e sostenibilità finanziaria sulla base di specifiche valutazioni tecnico economiche, ad approvarli o respingerli o a richiedere che vi siano apportate modifiche.
4. I piani di dismissione della rete di distribuzione sono elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti finali in conformità dell' della direttiva (UE) 2024/1788, tenendo altresì conto dei loro diritti a norma dell', paragrafo 6 della medesima direttiva.
5. I gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024 sono esentati dall'obbligo di presentare piani di dismissione della rete di distribuzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e in tal caso informano l'ARERA della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di esse.
6. Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, l'ARERA, previa consultazione dei soggetti interessati, e in particolare con i gestori dei sistemi di distribuzione e gli organismi a tutela dei consumatori, elabora e adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformità all'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-16-bis