Titolo II
Art. 14
14 / 56Organo di sorveglianza
In vigore dal 29 giu 2011
1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a più lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'Organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas naturale, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'.
2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli azionisti terzi.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni dell', commi da 2 a 7.
4. Le disposizioni dell', comma 2, lettera b), si applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-14