Art. 3
3 / 3Invarianza degli oneri
In vigore dal 22 lug 2011
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° giugno 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Fazio, Ministro della salute
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;100#art-3