Art. 3 · Invarianza degli oneri

Art. 3

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Invarianza degli oneri

In vigore dal 22 lug 2011
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Romani, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maroni, Ministro dell'interno Fazio, Ministro della salute Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;100#art-3