Art. 9 · Omogeneità della classificazione delle spese
Titolo III

Art. 9

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Omogeneità della classificazione delle spese

In vigore dal 1 set 2011
1. Al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo le classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, nonché allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-9