Art. 8 · Definizione della transazione elementare e sua codificazione
Titolo II

Art. 8

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Definizione della transazione elementare e sua codificazione

In vigore dal 13 lug 2013
1. Ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità proprie di ciascun programma, definiti ai sensi degli , costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. 2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da un codice che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale. 3. In mancanza di una codifica univoca e completa che identifichi la transazione elementare nelle varie fasi dell'entrata e della spesa i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni. 4. Le transazioni elementari consentono la tracciabilità di tutte le operazioni contabili e la movimentazione delle relative voci elementari di bilancio, come definite dall', comma 2. La movimentazione delle unità elementari di bilancio, per la parte della spesa, deve essere contenuta entro i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate. 5. Ciascuna transazione elementare deve contenere le seguenti informazioni: a) Codice identificativo della missione, per le spese; b) Codice identificativo del programma, per le spese; c) Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese; d) Codice identificativo del centro di responsabilità; e) Codice identificativo del centro di costo cui la transazione fa riferimento, per le spese; f) Codice della voce del piano dei conti, per entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi; g) Codici identificativi del soggetto erogatore e del destinatario del trasferimento ove la transazione intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti; h) Codice identificativo delle transazioni con l'Unione europea; i) Codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione. 6. In mancanza di uno o più codici di cui al comma 5, i funzionari responsabili non possono eseguire le relative transazioni. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 7 del presente articolo.
  • Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che il termine di cui al comma 7 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 lulgio 2013.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-8