Art. 18 · Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche
Titolo IV

Art. 18

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Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche

In vigore dal 1 mar 2014
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 1 del presente articolo.
  • Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 lulgio 2013.
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-18