Art. 14 · Codifica dei provvedimenti di spesa
Titolo III

Art. 14

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Codifica dei provvedimenti di spesa

In vigore dal 28 feb 2012
1. Al fine di consentire la riferibilità delle singole decisioni di spesa alle articolazioni dei documenti di bilancio indicate dall', le amministrazioni pubbliche sono tenute a codificare con criteri uniformi i provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione del bilancio. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-14