Art. 5
5 / 11Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti
In vigore dal 29 giu 2011
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia
di modalità di commercializzazione, di distribuzione
di campioni e forniture di alimenti per lattanti
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro, l'operatore del settore alimentare che commercializza:
a) un alimento per lattanti senza aver trasmesso, al Ministero della salute, un campione dell'etichetta utilizzata per il prodotto, con le modalità previste dall' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
b) un alimento per lattanti recante un'etichetta con dati o indicazioni diversi da quelli riportati sull'etichetta trasmessa ai sensi della lettera a);
c) un alimento per lattanti prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero della salute.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;
b) ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari;
c) a chiunque fornisce gratuitamente attrezzature, materiale informativo o materiale didattico a istituzioni o ad altre organizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento, ovvero non rispetta nella fornitura le condizioni previste nel medesimo articolo;
d) a chiunque utilizza o distribuisce le forniture di alimenti per lattanti donate o vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle strutture in difformità da quanto previsto nell'articolo 12, comma 5, del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile dell'ente organizzatore dei convegni e delle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento, che omette di segnalare i congressi e le manifestazioni almeno novanta giorni prima del loro svolgimento al Ministero della salute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia che ricorrono a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-19;84#art-5